Glossario

Accettazione dell'eredità: è un negozio giuridico unilaterale che consente al chiamato di acquistare l’eredità aderendo alla chiamata ereditaria. L’accettazione può essere pura e semplice, quando il chiamato dichiara di accettare l’eredità così com’è, oppure con beneficio d’inventario.

Ascendenti: i genitori, i nonni e, a ritroso, tutti i parenti in linea retta.

Beneficio d'inventario: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (o “beneficiata”) ricorre quando l’erede, con apposita dichiarazione, impedisce che il proprio patrimonio si confonda con i beni ereditati. Questo fa sì che, ove l’eredità sia passiva (cioè il valore dei debiti superi quello dei beni ereditati), l’erede sia chiamato a risponderne solo nei limiti del patrimonio ereditato.

Chiamato all'eredità: è colui che potenzialmente può diventare erede.

Codicillo: postilla, annotazione. È una dichiarazione di ultima volontà che integra, modifica o cancella una disposizione contenuta in un testamento già scritto in precedenza.

De cuius: defunto, colui a cui si riferisce l’eredità; la persona dalla cui morte ha tratto origine la successione ereditaria.

Discendenti: Figli, nipoti e pronipoti in linea retta (cioè figli dei figli).

Erede: la persona che è chiamata a succedere in tutti i beni, diritti e obblighi o in una quota di essi.

Eredità: insieme dei beni trasmessi in via successoria.

Lascito: attribuzione testamentaria di un bene a persona fisica o giuridica.

Legato: disposizione testamentaria, con la quale il de cuius assegna uno o più beni determinati a un soggetto nominativamente indicato.

Legatario: persona (fisica o giuridica) che beneficia di una disposizione testamentaria, che attribuisce beni o diritti, fatta a titolo particolare.

Legittima: è la parte dei beni del de cuius spettante per legge ai legittimari (ascendenti, discendenti, coniuge).

Successione: per “successione ereditaria” si intende il subentrare di determinati soggetti in tutti i rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) del de cuius, definita eredità. La successione può essere “testamentaria” quando il de cuius abbia, in vita, redatto un testamento; oppure può essere “legittima”, in favore di determinati parenti individuati dalla legge (coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali entro il sesto grado e, in ultimo, lo Stato) quando il testamento manchi. Questo tipo di successione è definita anche “intestata” o “ab intestato”, cioè, appunto senza testamento.

Testamento: atto scritto, sempre revocabile o modificabile, con il quale taluno dispone di tutte o parte delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Testamento olografo: testamento scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.

Testamento pubblico: è l’atto contenuto in un documento redatto, con le formalità disposte dalla legge, da un notaio alla presenza di testimoni.

Testamento segreto: consiste nella consegna solenne, alla presenza di testimoni, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve e la conserva nei suoi atti. Non deve necessariamente essere scritto dal testatore, ma deve essere sempre da lui sottoscritto.

Testatore: colui che redige testamento.


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